STATUTO “CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO” ENTE DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALE E SENZA SCOPO LUCRO TITOLO I – Disposizioni generali Art. 1 – E’ costituita a norma dell’art. 36 del codice civile una associazione culturale denominata “CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO”. L’associazione, apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro ed ha la propria sede sociale ed operativa in Figline e Incisa Valdarno (Firenze) via Roma n.c. 2. L’associazione potrà inoltre costituire proprie sedi secondarie anche in altre località. Art. 2 – L’associazione, costituita tra cultori ed amanti dell’arte fotografica, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturali, come di seguito articolate:
- Promozione della cultura fotografica a livello locale, nazionale e internazionale finalizzata alla divulgazione della conoscenza dell’arte fotografica sotto l’aspetto artistico e tecnico;
- Organizzazione di esposizioni e di proiezioni di autori nazionali ed internazionali, sia personali, sia collettive di soci e di simpatizzanti;
- Organizzazione di corsi fotografici e quant’altro si renda necessario per il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale. I corsi potranno essere tenuti sia da soci che da docenti professionisti;
- Promozione della cultura fotografica con l’utilizzo di tecniche sperimentali ed all’avanguardia rispetto ai canoni ordinari in uso;
- Organizzazione di incontri periodici con i soci, con i soci di altri circoli fotografici e con amatori o professionisti della fotografia per dare impulso, mediante confronti, allo studio ed all’approfondimento delle moderne tecniche di ripresa, di postproduzione, di stampa, di montaggio e di sonorizzazione di immagini, a dibattiti sull’analisi critica ed estetica della fotografia.
- Scambio di collaborazioni con altre associazioni fotografiche o comunque con altre Associazioni aventi interessi nel mondo dell’arte in senso generale;
- Organizzazione di concorsi fotografici o video fotografici aventi interesse in ambito nazionale o estero. I concorsi organizzati dal Circolo potranno avere il patrocinio di associazioni fotografiche riconosciute a livello nazionale o internazionale ed anche il patrocinio di Enti pubblici o privati. I concorsi in oggetto, aperti anche ai non soci, hanno quale fine la divulgazione della cultura fotografica di altri paesi o luoghi. Le opere partecipanti al concorso saranno giudicate da una giuria scelta dal Circolo che potrà ricomprendere tra i suoi membri sia i soci del Circolo che abbiano ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali qualificati o altri soggetti non soci e che comunque abbiano anch’essi ottenuto riconoscimenti a livello nazionale o internazionale (per riconoscimenti si intendono le qualificazioni rilasciate dalle Federazioni Nazionali e Internazionali, attenendosi ai loro regolamenti). I risultanti vincitori dei concorsi o comunque gli autori che risulteranno segnalati potranno ricevere premi anche in natura di modesto valore.
- Organizzazione di serate, con autori e docenti in qualsiasi disciplina avente carattere artistico, filosofico o umanistico, finalizzate alla visione di opere, all’interpretazione del messaggio visivo e all’analisi della conoscenza della storia e della filosofia dell’arte in senso generale.
- Organizzazione di collaborazioni con altre associazioni culturali cittadine o comunque del territorio, nonché con l’assessorato competente della città ove ha sede il Circolo o con assessorati di altri Enti, al fine di divulgare la cultura fotografica;
- Organizzazione, cura o produzione di pubblicazioni di riviste, di libri, di opuscoli e di cataloghi anche da cedere in vendita a soci e non soci;
- Adesione, mediante iscrizione annuale, alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – FIAF. Il Circolo lascia libertà ai propri Soci di iscriversi personalmente a detta Organizzazione.
- Gestione e tenuta dell’archivio fotografico di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Il Circolo cura le opere archiviate, implementa il medesimo archivio di nuove opere, effettua la promozione delle medesime mediante mostre periodiche e la sensibilizzazione dei cittadini alla cultura, quale patrimonio collettivo, della foto storica. L’archivio fotografico è stato riconosciuto dal Censimento Raccolta Fotografica Italiana del Ministero dei Beni e dell’Attività Culturali.
- Realizzazione di eventi, corsi fotografici, festival, esposizioni, momenti formativi e conoscitivi, attività all’aperto, iniziative divulgative anche a pagamento, svolgendo l’attività sia in proprio che condividendo progetti con altri soggetti sia associativi che imprenditoriali, gemellaggi con altri Circoli nazionali o esteri.
- Raccolta fondi ed adesione a campagne pubblicitarie e, in generale, ogni altra attività ritenuta idonea al perseguimento e raggiungimento dello scopo sociale.
- Il Circolo concentra inoltre il suo scopo sociale nella realizzazione di attività ricadenti negli ambiti di seguito abbinati mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’Art.5 del Codice del Terzo Settore (CTS), come di seguito articolate:
(a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; (b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; (d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; Art. 3 – Le risorse economiche, per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione, saranno costituite:
- Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Somme ricavate dall’organizzazione dI manifestazioni fotografiche;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni,
- Entrate derivanti da feste e sottoscrizioni anche a premi;
Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione; altre entrate compatibili con le finalità sociali. L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, pubblicitarie, commerciali correlate e/o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni. L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea entro i primi 4 mesi dell’anno successivo. Deroghe possono essere previste in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio e il patrimonio dell’Associazione Art. 4 – Gli organi dell’associazione sono: L’Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo Il Presidente Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Sindaci Revisori (se reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore) TITOLO II – I soci Art. 5 – L’associazione è libera e aperta a tutti. Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, le persone fisiche, giuridiche, oltre ad Associazioni che ne abbiano presentato domanda di ammissione, accettata dal Consiglio Direttivo, condividendo lo statuto ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. E’ esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e di tutte le iniziative svolte dall’associazione che rientrino nei fini istituzionali della medesima. I soci (nel numero minimo di cinque) hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze. I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua la cui misura sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. La quota non è trasmissibile e cedibile e non è rivalutabile. I soci minorenni non hanno diritto di voto. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali. I soci sono classificati secondo la distinzione di seguito riportata; Soci Fondatori: Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo. Soci Ordinari: I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell’Associazione, s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota sociale e del contributo annuo stabiliti dall’Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione. Soci Sostenitori o Promotori: Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Soci Onorari: Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Il socio onorario non partecipa alla vita associativa, non ha diritto di voto in assemblea e non ha l’obbligo del pagamento della quota annuale. Art. 6 – Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o consegnata a mano al Presidente o comunque inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica (posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria all’indirizzo del circolo o del presidente dello stesso), oppure presentando direttamente al circolo le proprie dimissioni. Le dimissioni devono pervenire almeno un mese prima della scadenza dell’anno associativo. La qualifica di socio inoltre può essere persa per espulsione decisa dall’Assemblea dei Soci a seguito di gravi motivi o di violazione di norme statutarie. Il socio decade anche per il mancato versamento, entro l’anno solare o comunque entro la data stabilita dall’assemblea, della quota sociale annuale. TITOLO III – L’Assemblea dei Soci Art. 7 – L’assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale od in altro luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione. La convocazione dell’assemblea, stabilita con delibera del consiglio direttivo, viene comunicata con preavviso di almeno dieci giorni da recapitarsi a mezzo posta elettronica ordinaria e per coloro che non ne sono in possesso la convocazione è da ritenersi comunque valida mediante affissione della medesima nella bacheca posta all’ingresso del Circolo. L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce perlomeno una volta all’anno, entro il mese di aprile dell’anno di riferimento, per deliberare sul rendiconto finanziario dell’anno precedente, sul budget dell’anno successivo e su eventuali altri punti all’ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di un minimo di cinque soci. In particolare l’assemblea ordinaria ha il compito: di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; di approvare il bilancio consuntivo ed il budget per l’anno successivo, di nominare il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori se reso obbligatorio dalla normativa vigente. L’assemblea straordinaria ha il compito di: deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sullo scioglimento della stessa; Art. 8 – L’Assemblea dei soci può essere convocata per deliberazione del consiglio direttivo o su domanda di tanti soci che rappresentino perlomeno un quinto degli iscritti. Art. 9 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione purché risultino iscritti nel registro dei soci da almeno tre mesi. Ciascuno socio può rappresentare un solo socio purché munito di regolare delega rilasciata in forma scritta (con allegata copia di documento di identità). Per la costituzione legale dell’assemblea (sia essa ordinaria che straordinaria) è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenti la sessione può essere tenuta in seconda convocazione anche il medesimo giorno purché a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentanti presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Art. 10 – L’assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta, salvo i casi speciali previsti dallo statuto. Art. 11 – Delle assemblee vengono redatti verbali a cura del Presidente e di un segretario nominato nel corso dell’assemblea. TITOLO IV – Presidente Art. 12 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Ciascun socio può proporre la propria candidatura a Presidente con un relativo programma di mandato, la candidatura deve pervenire al Circolo almeno venti giorni prima della data in cui è convocata l’assemblea elettiva, è eletto presidente chi ottiene la maggioranza dei voti, a parità di voti viene riproposta contemporaneamente una nuova votazione, nel caso in cui non venga raggiunta nuovamente la maggioranza il consiglio direttivo convocherà una nuova assemblea non oltre i successivi trenta giorni. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: Predisporre le linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione; Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione; Stipulare i contratti e le convenzioni; Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi; Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea; Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione; Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione. Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi. TITOLO V – Il Consiglio Direttivo Art. 13 – il Consiglio Direttivo è nominato dall’ Assemblea ed è composto da non meno di cinque membri interni all’assemblea fino ad un massimo di nove membri (è ricompreso nel numero minimo e massimo il Presidente). Ciascun socio può proporre la propria candidatura a Consigliere, la candidatura deve pervenire al Circolo almeno venti giorni prima della data in cui è convocata l’assemblea elettiva, è eletto consigliere chi ottiene i voti sufficienti in base al numero di consiglieri fissati per comporre il consiglio direttivo. Il candidato presidente può proporre anche la candidatura a consigliere, prevale l’elezione a presidente rispetto a quest’ultima. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non vi fossero soci nella graduatoria il Consiglio direttivo può cooptare altri soci. In ogni caso i nuovi consiglieri, subentrati per graduatoria o cooptati, cessano dal loro mandato contemporaneamente alla scadenza del termine fissato nell’assemblea elettiva. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. La carica di consigliere è gratuita, il consiglio direttivo può autorizzare il Presidente o suoi delegati a compiere trasferte prevedendo il rimborso delle spese borsuali (ad esempio: rimborsi di alberghi e di mezzi pubblici) e del costo relativo al chilometraggio compiuto con il proprio mezzo secondo le tabella ACI. Art. 14 – Il consiglio direttivo realizza le iniziative deliberate dall’Assemblea dei soci in ordine all’attuazione degli scopi dell’associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:
- Nomina il Vice – Presidente, il quale sostituisce il Presidente ogni qualvolta questo sia impedito a poter adempiere le proprie funzioni ed è responsabile della delega che il Presidente può attribuirgli di volta in volta.
- redige i progetti di budget, il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
- stabilisce l’importo delle quote annue sociali.
- assume tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione dei fini statutari.
Art. 15 – Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima della data fissata; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione potrà essere fatta a mezzo posta elettronica oppure a mezzo chat telefonica o consegnando la convocazione cartacea all’interessato. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno il luogo e l’ora fissata. Art. 16 – Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del Consiglio. La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione. Le funzioni di segreteria sono svolte dal segretario dell’associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Art. 17 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il tesoriere e il segretario. Il Segretario ha funzioni di coordinamento e redige i verbali. Il Tesoriere, con il Presidente, disgiuntamente tra di loro, hanno la responsabilità della cassa e della tenuta dei conti. Il Tesoriere è autorizzato dal Comitato direttivo ad avere una determinata somma liquida disponibile per le esigenze immediate dell’associazione. Il Tesoriere ed il Presidente sono autorizzati: ad effettuare versamenti sul conto corrente dell’Associazione; ad effettuare prelevamenti dal conto corrente entro la cifra stabilita dal Consiglio Direttivo (quindi a rilasciare lo specimen della propria firma presso l’Istituto di credito con cui opera l’Associazione); a detenere una carta di credito; ad avere le password di accesso all’home banking del conto corrente intestato all’Associazione. TITOLO VI – Collegio dei Probiviri Art. 18. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione e su questioni inerenti l’interpretazione dello statuto sociale. I tre membri eleggeranno a maggioranza il Presidente. TITOLO VII – Collegio dei Sindaci Revisori Art. 19 – Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore o da altra normativa, o comunque quando siano superati i parametri previsti dalla legge, verrà nominato dall’assemblea. Se nominato, in quanto obbligatorio, Il Collegio dei Revisori ha il compito di: – esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; – controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione; – controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture; – presentare all’Assemblea una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere (agli amministratori) notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinate operazioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori potrà essere formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto. Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di: – vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; – esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; – monitorare dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. Ai componenti dell’Organismo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, come previsto dall’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere adeguata esperienza in campo amministrativo, contabile e associativo. TITOLO VIII – Lo scioglimento Art. 20 – La decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in una assemblea ove vi sia la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti nel registro dei soci. Ove non sia possibile tale maggioranza, nel corso di due successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 15 giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei soci presenti. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall’Art. 9 del Codice del Terzo Settore (CTS), procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Stessa destinazione avrà il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione dell’Associazione. In questi ultimi due casi sarà cura degli organi sociali procedere alla nomina di un liquidatore. Art. 21 – Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti al momento.
REGOLAMENTI Uso delle strutture di proprietà del Circolo Fotografico Arno da parte dei Soci. L’uso delle strutture è concesso a tutti i Soci solo ed esclusivamente a titolo fotoamatoriale, le strutture per uso professionale non saranno concesse in uso. Le strutture appartenenti al Circolo sono a disposizione di tutti i Soci, i quali le possono usare quando lo riterranno più opportuno, previa richiesta in tempo utile, e se tali strutturo sono libere per il periodo richiesto. Qualora lo stesso tipo di struttura fosse richiesto da due o più soci, avrà la precedenza chi, per primo, avrà fatto la richiesta. Resta inteso che qualora ci fossero dei danni alle strutture stesse, a chi le ha in uso sarà richiesto il pagamento della struttura. Tutti i Soci possono richiedere le strutture per uso proprio, qualora un Socio dovesse richiedere le strutture per usarle con altre persone, esterne dal Circolo, potrebbe essere richiesto a queste persone di iscriversi al Circolo oppure potrebbe essere negato, da parte del Direttivo, l’uso delle strutture. Fa eccezione la sala di posa, modelle o modelli possono essere esterni dal Circolo. L’uso delle strutture, a titolo personale dei Soci, richiede il pagamento di una quota di noleggio al fine di utilizzare tale quota per l’acquisto di nuove strutture quando queste si logorano. TARIFFARIO Sala di Posa, costo 15,00 Euro, uso giornaliero. Strutture da esposizione (senza montaggio), costo 30,00 Euro, massimo un mese. Strutture da esposizione (con montaggio), costo 100,00 Euro, massimo un mese. Cornici di qualunque dimensione, costo da 10,00 a 20,00 Euro secondo il numero, massimo un mese. Struttura per la gestione dei concorsi fotografici, monitor e computer più assistenza, costo 500,00, a concorso. Se saranno superati i termini richiesti si dovrà provvedere ad un nuovo pagamento, qualora le strutture siano disponibili. Questo regolamento va in vigore dal 1 Gennaio 2018. Regolamento stabilito dal Direttivo (dove tutti i Consiglieri erano presenti) nella riunione del 22 Novembre 2017. Le sale del Circolo Fotografico Arno non sono concesse in uso per usi personali o economici ne a Soci ne a gruppi o aziende.